Rimborso addizionali provinciali accisa energia elettrica per gli anni 2010-2011

E’ possibile ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988) per gli anni 2010 e 2011 sulle fatture di fornitura di energia elettrica. Tale addebito è stato dichiarato illegittimo in quanto risultato in contrasto con la normativa comunitaria, cioè la Direttiva 2008/118/CE, da alcune pronunce della Corte di Cassazione (del 4 giugno 2019, n. 15198 e del 23 ottobre 2019, n. 27101).

In seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 27099 del 23 Ottobre 2019, il consumatore finale può agire per la restituzione direttamente nei confronti del fornitore di energia elettrica. Sarà poi il trader che dovrà accordarsi con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per vedersi a sua volta restituita la cifra versata e garantire il rimborso.

I presupposti per la restituzione delle somme indebitamente versate sono i seguenti:

  1. l’accisa a cui si fa riferimento è quella di cui l’art. 6 D.L. n. 511/1988 istituita in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
  2. La somma è stata addebitata in bolletta a titolo di “Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica”, pertanto non si deve essere tra i soggetti direttamente obbligati al versamento dell’accisa;
  3. Le somme versate indebitamente sono relative agli anni 2010-2011, in quanto il termine di prescrizione per promuovere un’azione verso i venditori di energia per il recupero della addizionale è di 10 anni.

 È quindi estremamente urgente procedere con il tentativo di recupero delle addizionali provinciali (si consideri, a titolo esemplificativo, che per ciò che è stato versato a gennaio 2010, il termine di prescrizione è scaduto a gennaio 2020).

L’azione prevede le seguenti fasi:

1) Esame delle fatture per ogni POD e ogni fornitore;

2) Predisposizione della documentazione e della diffida per interrompere la prescrizione;

3) Promozione ed avvio dell’azione giudiziaria, assistenza giudiziale per il recupero delle somme;

Restiamo a Tua disposizione: contattaci al più presto, per avviare l’iter. Noi siamo sempre più EFFICIENTI e contiamo sulla Tua tempestività!