Adeguamento delibera 786- sistema di protezione interfaccia

Che cos’è un sistema di protezione d’interfaccia di rete?
L’interfaccia di rete è un dispositivo la cui importanza non è molto rilevante per il funzionamento o per la resa dell’impianto fotovoltaico, ma è fondamentale per il suo allacciamento alla rete elettrica nazionale, per questo tutti gli impianti connessi alla rete elettrica devono essere dotati di un’interfaccia di rete.
L’interfaccia è un dispositivo di protezione della rete che interviene in caso di anomalie della rete stessa. L’interfaccia di rete impedisce l’immissione di corrente elettrica dell’impianto fotovoltaico nella rete, nel caso in cui venga a mancare la tensione sulla rete elettrica nazionale o nel caso in cui i parametri della rete risultino non consoni all’ impianto.
Si tratta quindi di una misura di protezione posta a sicurezza della rete, dell’impianto e di chi dovesse trovarsi a lavorare.
Se si parla di connessione in rete ogni procedura ed ogni componente devono essere certificati e a norma. Anche l’interfaccia di rete deve essere certificata e installata secondo le disposizioni normative a cui fa riferimento lo stesso Distributore di rete, e mantenuta consona alla normativa, tarandola ogni 5 anni.

Cos’é la verifica dei sistemi di sistemi d’interfaccia?
La delibera 786/2016/R ha sanato le situazioni arretrate in cui non erano state effettuate le verifiche periodiche sui sistemi di interfaccia, cosìdette “tarature”, stabilendo l’obbligatorietà di effettuare le verifiche e di inviare il report al Distributore di rete, rispettando determinati requisiti e date di connessione alla rete.

L’obbligo è rivolto a 

 tutti gli impianti di produzione connessi in media tensione e bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo esterno (relè di protezione esterno);

Secondo la data in cui è entrato in esercizio l’impianto di produzione, dovrà essere fatta la taratura e qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, con entrata in esercizio in date differenti, si deve far riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto.

La delibera stabilisce che il produttore, il cui impianto rientra nei requisiti sopra esposti, è tenuto ad inviare la documentazione attestante l’avvenuta effettuazione di tali prove al gestore di rete sulla cui rete di distribuzione risulta connesso l’impianto di produzione.
In caso di mancata effettuazione delle suddette verifiche periodiche da parte del titolare dell’impianto di produzione, il gestore di rete (per es. e-distribuzione), nel corso del primo mese successivo alla scadenza, invierà ai soggetti interessati un sollecito attraverso il portale informatico oppure a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC.
Se i soggetti interessati non effettuano le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore ne darà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi.
Gli impianti fotovoltaici malgrado quello che un normale utente possa pensare, sono degli impianti complessi e potenzialmente pericolosi, pertanto la manutenzione periodica dovrebbe essere fatta con regolarità è per questo che l’ AEEGSI obbliga di fatto i proprietari a fare almeno un controllo periodico sull’interfaccia fra impianto fotovoltaico e rete.